Fecondazione eterologa
A seguito della prima decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del primo aprile 2010 che aveva accertato la violazione della Convenzione Europea da parte del divieto di donazione di gameti previsto dall’ordinamento austriaco, è stata chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione la Grande Camera della stessa Corte.
Il 3 novembre 2011 la Grande Camera ha emesso la sentenza definitiva sul caso (S. H. e altri contro Austria), superando la decisione precedente e ritenendo che la disciplina austriaca non sia contrastante con la Convenzione Europea.
In particolare, la Grande Camera ha ritenuto che le disposizioni austriache non abbiano superato il margine di apprezzamento e discrezionalità che è riservato agli Stati membri.
Con riguardo al divieto di donazione di ovuli la Grande Camera ha riconosciuto che la normativa abbia inteso garantire legittimamente l’identità genetica del nato e dunque abbia inteso evitare che due donne possano rivendicarne la maternità.
Con riferimento alla donazione di gameti maschili, la Grande Camera, in ragione della diversa modulazione della disciplina che vieta solo la donazione di sperma destinata alla fecondazione in vitro, consentendo quella in vivo, sottolinea la necessità di individuare specifiche argomentazioni che rendano giustificato tale parziale divieto. Questa giustificazione viene individuata nell’approccio del legislatore austriaco che ha inteso dare applicazione al principio di precauzione.