CORTE EDU
COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI
CORTE COSTITUZIONALE
- – Legge n.40 del 2004: il limite dei tre embrioni
- – Legge n.40 del 2004: il divieto di Fecondazione eterologa
- – Legge n.40 del 2004: i limiti alla ricerca scientifica sugli embrioni
- – Legge n.40 del 2004: la diagnosi genetica preimpianto
- – Matrimonio omosessuale
- – Cognome materno
- – Mediazione obbligatoria
GIUSTIZIA COMUNE
ATTIVITÀ STRAGIUDIZIARIE
CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale è supremo organo di garanzia del rispetto della Costituzione.
Essa giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione e sulla ammissibilità dei quesiti referendari.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici che sono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici costituzionali vengono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione.
I giudici costituzionali sono nominati per la durata di nove anni, che decorrono per ciascuno di essi dal giorno del giuramento. I giudici costituzionali non possono essere nuovamente nominati.
Legge 40 del 2004: Il limite dei tre embrioni
Con la fondamentale sentenza n. 151 del 2009 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge n. 40 del 2004.
In particolare, la Corte ha eliminato le disposizioni che imponevano l’obbligo dell’unico e contemporaneo impianto degli embrioni creati, nonché l’obbligo di creare fino a un massimo di tre embrioni per ogni ciclo di stimolazione (art. 14, secondo comma, legge n. 40 del 2004).
Inoltre, è stato dichiarato incostituzionale l’obbligo di immediato trasferimento degli embrioni creati in utero, senza che si potesse tenere conto del pregiudizio per la salute della donna (art. 14, terzo comma, legge n. 40 del 2004).
Con la sentenza n. 151 del 2009 la Corte costituzionale ha riletto in un modo che si può definire laico la disciplina, facendo emergere il necessario bilanciamento fra i diritti dell’embrione da un lato e le giuste esigenze della procreazione dall’altro lato.
Fecondazione eterologa
Con la sentenza del 9 aprile 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di donazione di gameti esterni alla coppia.
La questione era stata sottoposta al giudizio della Corte con le tre ordinanze dei Tribunali di Milano, Firenze e Catania, che avevano sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004.
Si tratta di una questione che riguarda uno degli aspetti della legge n. 40 fin dall’inizio considerati maggiormente problematici anche da un punto di vista costituzionale, in quanto discriminatorio tra categorie di coppie a fronte del diverso grado di sterilità o infertilità.
Le questioni di legittimità costituzionale arrivano alla Corte dopo un lungo percorso che ha visto intrecciarsi decisioni sia dei giudici comuni sia della stessa Corte costituzionale, nonché della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Limiti ricerca scientifica sugli embrioni
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi prossimamente sulla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto i limiti dettati dalla legge n. 40 del 2004 sulla ricerca scientifica sugli embrioni (art. 13).
Viene in rilievo in particolare la mancata differenziazione di due casi. Da un lato, il caso in cui si intenda creare embrioni al solo fine di farne oggetto di attività di ricerca e di sperimentazione; dall’altro lato, il caso del tutto diverso in cui si utilizzino i numerosi embrioni, che sono da anni in stato di crioconservazione e che non verranno mai impiantati, per gli stessi fini di ricerca.
Occorre peraltro considerare come la medesima questione pende attualmente davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La diagnosi genetica preimpianto
L’evoluzione scientifica consente di effettuare oltre alla diagnosi prenatale (funzionale anche all’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza alle condizioni dettate dalla legge n. 194) anche la diagnosi genetica preimpianto sull’embrione creato in vitro.
A fronte di un quadro normativo non univoco in tema di ammissibilità di questo tipo di esame, si sono succeduti nel tempo una serie di interventi della giurisprudenza comune, amministrativa, costituzionale e anche sovranazionale in materia.
Se ormai, a seguito di numerose decisioni e da ultimo della sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale, si può ritenere pienamente legittima la diagnosi preimpianto per le coppie che essendo fertili o sterili possono accedere alle tecniche di procreazione assistita, maggiormente problematica si mostra la soluzione per il caso delle coppie che, né sterili né infertili, non possono accedervi, pur essendo portatrici di gravi malattie geneticamente trasmissibili.
La Corte costituzionale è chiamata nei prossimi mesi a decidere se il divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita e dunque anche alla diagnosi preimpianto per questa categoria di coppia sia costituzionalmente illegittimo, anche considerando la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea.
Matrimonio omosessuale
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto diverse disposizioni del codice civile che non consentono alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio fra loro.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha stabilito che non rientra fra i suoi poteri l’estensione della disciplina matrimoniale alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ma significativamente stabilito che “anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri” è da considerare quale formazione sociale, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione.
La Corte costituzionale peraltro ha sottolineato come resti a lei riservata la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni in cui sia riscontrabile la necessità di garantire un trattamento omogeneo fra la condizione della coppia sposata e quella della coppia omosessuale.
Cognome materno
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi nei prossimi mesi sulla questione di legittimità costituzionale relativa all’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori, desumibile dal complessivo sistema normativo.
Molteplici sono i profili di violazione della Costituzione prospettati. Innanzitutto, la lesione del diritto all’identità personale e al nome del minore; in secondo luogo la disparità di trattamento che si viene a determinare tra i coniugi; infine, occorre considerare la dimensione sovranazionale di riconoscimento e tutela dei diritti e tenere conto della recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha condannato l’Italia perché non permette la trasmissione del cognome materno al figlio della coppia coniugata.
Mediazione obbligatoria
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 28 del 2010, nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione.
La Corte costituzionale ha rilevato, in particolare, il vizio di eccesso di delega (art. 77 Cost.) e quindi è intervenuta scardinando la ratio dell’intervento normativo del legislatore delegato.
Il Giudice delle Leggi con la sua decisione ha riportato a coerenza e ragionevolezza la disciplina, eliminando il carattere obbligatorio della mediazione che violava una pluralità di diritti e interessi.