Matrimonio omosessuale
L’assenza di una regolamentazione giuridica organica delle unioni tra persone dello stesso sesso e le difficoltà riscontrate sul piano dell’ordinamento nazionale hanno indotto alcune coppie omosessuali a scegliere di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La strategia giudiziaria si è articolata nella stesura di due gruppi distinti di ricorsi.
Con il primo gruppo di ricorsi, le coppie ricorrenti lamentano l’impossibilità di contrarre matrimonio all’interno dell’ordinamento italiano e lamentano la violazione degli articoli 12 (Diritto al matrimonio), 8 (Diritto alla vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il secondo gruppo di ricorsi è stato, invece, originato dal rifiuto, opposto dalle autorità italiane alle coppie ricorrenti, di procedere alla trascrizione dei rispettivi atti di matrimonio conclusi all’estero.
Le coppie ricorrenti lamentano, quindi, la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rilevando come l’impossibilità di ottenere la trascrizione del matrimonio concluso all’estero costituisca una discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale nella loro vita privata e familiare.
Entrambi i gruppi di ricorsi sono attualmente pendenti dinanzi alla Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e in attesa di definizione.