10 giugno 2014 – Deposito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma terzo, legge n. 40 del 2004, nella parte in cui pone il divieto di donazione di gameti femminili o maschili esterni alla coppia.
Il 10 giugno 2014 sono state finalmente rese note le motivazioni della decisione adottata il 9 aprile intorno alla illegittimità costituzionale del divieto della cd. fecondazione eterologa.
La Corte costituzionale ha innanzitutto dato rilievo, nel motivare la propria decisione, al principio di autodeterminazione delle coppie nella sfera procreativa. Tale principio si configura, in particolare, quale libertà di scelta di entrambi i componenti della coppia.
Il divieto di fecondazione eterologa è stato dichiarato irragionevole, anche in considerazione della discriminazione determinata fra categorie di coppie, in ragione delle diverse condizioni economiche che permettono solo a quelle che hanno maggiori risorse economiche di recarsi all’estero in paesi che consentono tale pratica.
Il divieto di fecondazione eterologa inoltre, ad avviso della Corte costituzionale, contrasta con l’art. 32 Cost., poiché viene leso il diritto alla salute delle coppie, da intendersi non solo nella sua accezione fisica, ma anche in quella psicologica.
Punto di particolare rilievo, affrontato specificamente dalla Corte costituzionale, è quello relativo all’asserito vuoto normativo che si sarebbe determinato a seguito della caducazione del divieto. Rispetto a un simile rischio, la Corte costituzionale ha chiarito che non si determina alcun vuoto normativo, poiché già sono stabiliti i profili centrali della disciplina.